Tra XI e XII secolo a Chioggia si diffonde ampiamente il trasferimento dei fondi dei maggiori proprietari a terzi mediante concessione livellaria.Il contratto di livello è una particolarità della storia italiana; esso appare verso la metà del secolo VIII e nel corso dei secoli subì vari mutamenti che spesso influenzarono lo status sociale di chi deteneva e di chi lavorava la terra. L’analisi di questa tipologia contrattuale ha permesso ancora una volta di valutare una sostanziale differenza tra le due raccolte documentarie. Si comincerà prendendo in esame i libelli appartenenti all’archivio del monastero torcellano.
All’interno di questa documentazione il ruolo della famiglia Gradenigo si dimostra preponderante, comparendo nella maggior parte dei documenti come coloro che concedevano a livello le proprie terre. Per questo motivo si prenderà ad esempio una delle loro concessioni livellarie.
In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno Domini millesimo nonagesimo quarto, mense octubris, indicione tercia, Rivoalto. Post libelli cartulam quam nobis fecistis, promitens promitto ego quidem Costantino que modo sum abitar in vico Clugia Mire cum meis heredibus vobis Penelda relicta Gradonici Maioris et Iohanne Gradonici archidiaconus gradensis et plebanus Sanctorum apostolorum et Leli Gradonici et Iohanni fratri vestro filiis Iohanne Grdonici et Petri Gradonici et Dominico Gradonici filio quodam Petri Gradonici et vestris heredibus et successoribus pro ideo quod vos a nobis dedistis una vestra pecia de terra disculta vel ronco posita in prefacta Clugia vico Minore in loco qui dicitur Suricale et ad vobis pertinet ex parte parentorum vestrorum perantiquis temporis. De longitudine sua nolumus mensurare pro ideo quia non est necesse et de latitudine sua abet plus minus pedes centum viginti. Cum capitibus et lateribus suis, cum suis abenciis et pertinenciis suis et cum introitis et exoitis suis per terra et per aqua sicut ad vos posesio fuit vel sicut manifestad in libelli cartula quam michi factam abetis. Ut amodo innante dedistis michi ipsa terra in viginti et novem annis expletis ad aliis libellis renovandis nobis et heredibus ac proheredibus meis, ut ammodo innantea ego debeam illam cum omne meum precio et expendio illam vangare et vineam plantare usque in quatuor annis expletis et repremere et sapare et munda a gramina tenere et bene in eam perficere tota coequaliter, sicut tercius omo valead dicere quod bene sit laborata adque meliorata et vineam plantata et bene sapata adque represa. Et per nulla mea laboracione ea in desolacione iactare non debeam, set seper ea incolome retinere debeamus unde dangnum nobis advenire debead. Vinum mundum quantum inde nobis Dominus dederit per unamquemque vindemia inter nos dividere et partecipare debeamus duas divisiones vini mundi nobis, tercia autem divisione vini mundi vobis absque fraude vel ingenio. Totum torculum meum esse debead et vinum mundum lasare michi debeatis in ipso caviclos pede coverto per unaquemque vindimia. Et debeam vobis dare in vindimia omni anno duos pullos et una fugacia. Hec omnia observare et adinplere promitto, quod si non oservavero et non adimplaverimus vobis omnia sicut supra leitur et fuerit clarefactum, componere promitto cum meis heredibus et successoribus auro libras duas et hec promissio ut supra continet maneat in sua firmitate [1]
I contraenti erano spesso abitanti di Chioggia che ricevevano dai Gradenigo la concessione di appezzamenti di terreno posseduti dalla famiglia in questione perantiquis temporis. Il contratto stabiliva una durata della concessione di ventinove anni, al termine della quale si poteva contemplare anche la possibilità di rinnovarla. La durata era limitata a meno di trent’anni, per evitare sia il pericolo che il concessionario si impadronisse del fondo, sia per non far in modo che una concessione così prolungata nel tempo potesse assimilare la condizione del colono a quella di un non-libero.[2] Durante ed entro i ventinove anni i coloni dovevano migliorare la terra, ma soprattutto dovevano renderla produttiva, dal momento che il fictum richiesto dal livellario consisteva nella consegna di una parte dei prodotti ricavati da questi appezzamenti. In questo caso il contratto prevedeva che il terreno venisse migliorato a vite, ma in altri casi poteva essere destinato all’impianto di fundamenta salinarum. I coloni dovevano sottostare a disposizione ben precise riguardanti i lavori da effettuare: nel caso di un appezzamento destinato alla viticoltura l’affittuario doveva eseguire costantemente i lavori di preparazione e di ripulitura del terreno e della pianta in modo da raccogliere i frutti entro 4 o al massimo 7 anni dalla messa a dimora della pianta stessa. Il lavoro sulle saline prevedeva anch’esso cure stagionali, con alcune differenze riguardanti le opere da tenere sulla parte comune del fundamentum assieme ai propri soci. Il vino e il sale venivano quindi a costituire i generi da consegnare al proprietario come pagamento per l’uso della terra. I canoni corrisposti in vino consistevano in 1/3 del prodotto puro (di prima spremitura) raccolto in una stagione, mentre i 2/3 del vino puro più tutto il prodotto delle seguenti spremiture rimanevano al colono; mentre per il sale si richiedeva una quantità calcolata in base alle giornate di estrazione e solitamente il canone non era in questo caso accompagnato da donativi. Il signore infatti richiedeva per i terreni vitati anche altri generi, quali polli e focacce da consegnare alla sua sede assieme ai prodotti della terra. Il contratto imponeva al colono l’obbligo di pagare 5 libbre d’oro di multa nel caso in cui non avesse rispettato gli obblighi pattuiti.
L’interesse maggiore deve a questo punto essere rivolto ai due contraenti: siamo di fronte in questo caso a proprietari terrieri appartenenti all’aristocrazia veneziana e da tempo antico proprietari di terreni concessi a livello. Dall’altra parte vi sono i coloni, semplici conduttori residenti a Chioggia o nei territori ad essa limitrofi, che dovevano corrispondere al signore una parte del prodotto ricavato dalla terra; in caso di inadempienza erano sottoposti a multe onerose.[3]
Questa sembra essere la situazione più comune in base agli elementi forniti dai documenti analizzati; tuttavia non si può escludere l’esistenza di una varietà e soprattutto di una evoluzione sociale delle categorie di proprietari e di coltivatori tra X e XII secolo, periodo contrassegnato dal dinamismo fondiario, sociale e mercantile.[4] Soprattutto verso la fine del XII secolo alla proprietà in terraferma non accedevano soltanto le famiglie di antica origine o quelle che vantavano una maggiore anzianità di potere. Tra i lavoratori vi era infatti la possibilità di arricchirsi sia attraverso il commercio, sia inserendosi all’interno delle reti di scambio fondiario promosso dall’iniziativa laica ed ecclesiastica al fine di ricomporre i propri patrimoni.
In generale risulta difficile comprendere dalle notizie documentarie a quale classe appartenesse il livellare: se fosse un semplice conduttore dipendente o se facesse parte di quei piccoli proprietari arricchiti che subaffittavano parte dei propri terreni ad altri contadini. Non è inoltre da escludere tra questi la presenza di piccoli signori impoveriti e pertanto costretti a diventare livellari sulle proprie terre, consegnandole (tramite donazione o simulando prestiti su pegno fondiario) a signori laici o ecclesiastici.
A dimostrazione della mobilità del clima sociale nel territorio veneziano subito dopo il Mille il Pozza fornisce alcuni esempi:
Non stupisce trovare fra i proprietari veneziani nomi come quello degli Staniaro che, da un’origine addirittura servile, erano riusciti grazie all’esercizio dei traffici ad elevarsi economicamente se non ancora socialmente, nonchè quelli dei Querini e dei Barozzi che attraverso la stessa pratica economica erano diventati tra i cittadini più facoltosi.[5]
La mobilità sociale interessava pertanto non solo i ceti meno emergenti, ma anche il gruppo dei grandi proprietari veneziani, intenti a procurarsi nuovi mercati. I Gradenigo, per esempio, vantavano antichi titoli di proprietà sulle loro terre, mentre l’acquisizione di saline risulterebbe iniziare solamente a partire dall’XI secolo, quando una serie di investiture dogali consegnarono definitivamente alla famiglia la proprietà di alcuni fundamenta o di terreni paludosi.[6] L’investitura consisteva nella conferma da parte del doge e dei suoi collaboratori del passaggio effettivo di proprietà su un bene da poco ottenuto e avveniva in due momenti successivi: l’investitura sine proprio, che conferiva il pacifico possesso e poi l’investitura ad proprium, ossia l’acquisizione di proprietà e la piena disponibilità del bene con la possibilità di sottoporlo a nuovi negozi giuridici, per esempio concederlo a livello. I Gradenigo ingrandivano in questo modo il proprio raggio di penetrazione fondiaria nel territorio sommando, ai terreni detenuti perantiquis temporis, le recenti acquisizioni di fundamenta salinarum. In tal modo essi potevano ricavare una maggiore rendita fondiaria derivante da un notevole ampliamento della proprietà detenuta a vario titolo (beneficio, livello, proprietà), ma anche sfruttarne i benefici derivanti dalla vendita di sale.
Nonostante le scarse notizie documentarie riguardanti gli aspetti sociali delle parti giuridiche si potrebbe concludere che solitamente la figura prevalente era quella del coltivatore diretto, proprietario di un piccolo patrimonio e affittuario di una porzione integrativa di terra. Questa condizione gli permetteva di svolgere il lavoro sulle saline e di integrarlo con quelli sulle vigne e sugli orti, garantendogli pertanto un discreto tenore di vita. Il vertice della scala sociale era invece occupato dai maggiori proprietari di terre e saline per gran parte Veneziani, ma non si esclude la presenza tra questi ( soprattutto a partire dalla seconda metà del XII secolo) di proprietari d’origine chioggiotta. Il possesso della terra era solitamente integrato dai cespiti derivati da tali beni con i profitti conseguiti per mezzo di attività commerciali a medio e largo raggio.
Una forte attività fondiaria era promossa però anche dagli enti ecclesiastici e in primo luogo dai monasteri. Il monastero di Brondolo concedeva anch’esso numerose terre a livello e nel farlo stipulava contratti molto simili a quelli appena analizzati. Tuttavia l’attività di Brondolo si dimostra maggiormente statica rispetto al dinamismo fondiario laico. Infatti tra i numerosi livelli si ritrovano anche cartae promissionis, attraverso le quali l’ente promette di rispettare le clausole dei più antichi patti colonici stipulati precedentemente con gli avi dei locatari; si ritrovano comunque anche livelli “nuovi”, ossia concessioni livellarie a locatari con i quali il monastero precedentemente non aveva intrattenuto rapporti economici. Le terre sottoposte ai nuovi livelli facevano parte di recenti acquisizioni fondiarie realizzate per mezzo di donazioni, vendite e permute di proprietà situate lungo le nuove aree di espansione (Brenta e Fogolane) e appartenenti a piccoli possidenti, divenuti poi molto probabilmente livellari. Il monastero in tal modo riconfermava ed estendeva la proprietà eminente sia sui terreni da lungo tempo posseduti sia su quelli di più recente acquisizione.
Risulta necessario ora soffermarsi sulla politica di acquisizione fondiaria propria dell’ente monastico fondata principalmente da tre azioni giuridiche: l’acquisto, la donazione e la permuta. La donazione quando è fatta da un grande proprietario, riguarda spesso un’intera proprietà (o fundamentum), mentre l’oggetto dell’acquisto sono singoli appezzamenti o saline intercalari che servono a completare le donazioni. L’azione di accorpamento delle terre da parte del monastero avveniva anche attraverso atti di permuta, ossia uno scambio tra i contraenti interessati ovviamente ad avere il bene altrui, solitamente confinante con un terreno già di proprietà.[7] Il vasto programma di ricomposizione fondiaria, che richiedeva la capacità di poter scambiare e comprare terreni in modo da formare nuclei compatti di proprietà fondiaria al cui interno esercitare un potere tanto economico quanto politico, è ben dimostrabile da una serie di documenti stipulati dal monastero di Brondolo nell’anno 1125[8]:
Tanto i proprietari fondiari laici quanto i monasteri operavano una politica di acquisizione fondiaria finalizzata all’accorpamento di un numero sempre maggiore di terreni. Le azioni dei grandi proprietari dovevano però dimostrarsi al passo coi tempi: dovevano aver a che fare con antichi legami terrieri, con l’entrata di alcune famiglie rurali nell’attività mercantile-bancaria, e contemporaneamente con l’acquisto di terre del circondario da parte dello stesso comune cittadino o di strati popolari. [9]
Ma soprattutto la proprietà ecclesiastica, per la mancanza di disponibilità monetarie, doveva confrontarsi con forti poteri laici favoriti dall’attività mercantile. L’accorpamento fondiario aveva bisogno di denaro. E’ qui che entrano in gioco simulazioni di vendite, atti di permuta e donazioni a favore degli enti monastici solitamente alieni alle attività finanziarie e mercantili. Dall’altra parte vi sono le grandi famiglie aristocratiche, già da tempo immerse nel rinnovato clima economico mercantile e desiderose di ampliare il proprio potere politico fondato sul possesso terriero. Ma con il dilatarsi dell’area sociale coinvolta nelle imprese commerciali, anche il mondo agricolo fu investito da uno spirito più dinamico, al quale, nel tempo, si dimostrano più refrattari i vecchi proprietari laici ed ecclesiastici, adagiati sulla rendita parziaria e sicura, mentre i soggetti più intraprendenti tra i livellari riuscirono a cogliere le nuove sollecitazioni economiche. Se la terra costituiva pur sempre la base per valutare la potenza e la stima sociale di una famiglia, la vera fonte di arricchimento stava per diventare la mercatura.
I documenti analizzati dimostrano l’equilibrio precario su cui si reggevano le vecchie forme di conduzione fondiaria, per altro da sempre poco assimilabili alla classica gestione curtense tipica dell’Europa medievale. Vigeva infatti nelle campagne prossime alla laguna veneta una forte autonomia dei singoli affittuari favoriti dal dinamico clima economico-sociale. In altre parole il dominio utile della terra in concessione, staccato oramai da qualsiasi altro obbligo verso le terre dominicali, si stava forse identificando con la proprietà assoluta, mentre il canone assunse l’aspetto di un semplice onere reale gravante sul fondo. La politica fondiaria dei monasteri si dimostrava quindi sempre meno adatta al fervente clima economico, che a partire dal XII secolo cominciò a favorire i soggetti più dinamici e in grado di disporre di denaro.
Caucionis cartulae: la moneta
Interessanti risultano le “caucionis cartulae”, ovvero i contratti di prestito su pegno fondiario. Il prestito più o meno simulato su pegno fondiario era frequente nelle campagne medievali, sia al livello dei più umili coltivatori che si trovavano ad affrontare il problema della saldatura fra un raccolto e l’altro, sia al livello dei grandi proprietari, laici ed ecclesiastici, bisognosi di liquido a causa dello sviluppo dell’economia mercantile- monetaria che si diffondeva anche nelle campagne. Questa tipologia contrattuale si riscontra nelle raccolte documentarie di vari enti monastici lagunari, come S. Secondo ed Erasmo,[10] San Giorgio in Fossone,[11] e in particolare in quella di San Giovanni Evangelista; mentre nella documentazione esaminata di Brondolo non vi è traccia di simili negozi giuridici, dal momento che l’ente, estraneo alle istanze proprie dell’aristocrazia veneziana dedita alle attività mercantili-monetarie, era invece molto più vicino agli interessi provenienti dal retroterra padano proiettato verso un’economia fondiaria più statica e meno propensa agli usi lagunari.
Risulta interessante analizzare più dettagliatamente le “caucionis cartulae” del monastero torcellano e in particolare il ruolo esercitato in questi atti dai Gradenigo, dato che compaiono in qualità di prestatori in cinque atti datati a partire dal 1079 al 1185. In misura minore si ritrovano prestiti effettuati anche da altri soggetti: Dominico Zopulo de confinio sancti Apolenaris[12], Stenno Nanni Venerio[13], e il monastero stesso.
Sono contratti che rispettano un preciso formulario che comprende, oltre al nome dei due contraenti, l’oggetto del prestito (quantitativo monetario espresso in libre, che varia dalle librae de denariorum quatuor al massimo di librae denariorum quinquaginta). I beni dati loca pignoris si distribuiscono tutti sul territorio di Chioggia, in località Cluia Maiore in fundamento Caput de Vico e Tombastrio[14]; Putheus Stani; Serlo e consistono in “salinae, peciae de terra, terrae et casae”.
Inoltre sono presenti alcune clausole di garanzia e i molti casi si trova anche il documento che testimonia la definitiva cessione del pegno per mancata restituzione della somma prestata ( ego ad tempore deliberare non potui).
Di notevole rilevanza appaiono le disposizioni relative ai tempi di restituzione del pegno e alle penalità e garanzie applicate nel caso di insolvenza entro la data prevista dal contratto. Di norma i contratti stabilivano la restituzione della somma entro cinque mesi dalla concessione del prestito, come per esempio nel documento datato marzo 1165 che prevede la restituzione del prestito prima della festa di S. Maria nel mese di agosto: in antea usque ad festum sancte Marie venturi mensis augusti. In altri documenti la durata del prestito prevedeva tempi più lunghi, anche uno o due anni[15]. Al contrario, si possono rinvenire documenti con tempi di restituzione più brevi, che lasciavano un mese o addirittura solo quindici giorni al richiedente per assolvere il debito.[16]
Nel caso di insolvenza il debitore doveva, con i suoi eredi, al creditore, il capitale (caput) messo in pegno utilizzando le sue terre, case e tutto ciò che egli possedeva, più l’interesse (prode) annuo sulla somma prestata. L’interesse sul prestito cresceva di “sei per cinque ogni anno”, ossia un interesse annuo di mora del 20%. Riportiamo qui di seguito un atto di obbligazione datato marzo 1079, in cui Urso presbiter Centrago de Cluia Maiore prendeva in prestito da Giovanni Gradonico cinque libbre di denari da restituire entro la festività di Maria Vergine nel mese di agosto, garantendo la consegna del 20% di interesse sulla somma prestata “prodem vero inde tibi dari promitto de quinque ses”. Per una maggiore sicurezza sul prestito Urso offriva come pegno al creditore una coppia di saline “ pro maiori autem firmittate pono tibi nexum fiducie et loca pignoris, id est duas meas salinas positas in fundamento de Caput de Vico”. Il documento si conclude con la promessa di Urso che garantiva la consegna a Giovanni Gradenigo del doppio delcapitale (caput) nel caso in cui non fosse stato in grado di consegnare le saline e dell’interesse: “ quod si dare et deliberare noluero tibi de sal tam de capetanea quam de prode ad isto suprascipto termino quod per melio ambulaverit ad iusto modio, tunc omnia tibi de sal dupla re promitto”.[17]
Tra gli storiografi che si sono occupati dei prestiti cauzionali permane la considerazione che la richiesta del prestito nascesse dal lavoratore, bisognoso di denaro per far fronte alle spese di semina e di manutenzione o di miglioria necessarie al terreno coltivato e, nel caso di Chioggia, per far fronte alle ingenti spese richieste per il mantenimento delle saline.
Contadini impoveriti o i piccoli proprietari liberi, per necessità o per fame, donavano e vendevano le proprie sostanze, le cedevano in pegno per piccole somme prese a prestito, e perdevano queste sostanze a causa del mancato pagamento del pegno nel periodo stabilito.[18]
Nel presente lavoro invece la sensazione maggiore è che il prestito su pegno fondiario sia, al contrario, ampiamente promosso dalla classe dei proprietari terrieri, spesso finanziatori di imprese mercantili e di conseguenza unica categoria (assieme ai monasteri) ad avere disponibilità monetaria. I proprietari potevano attraverso l’attività di credito trarre utili altissimi grazie all’acquisizione di terre date in pegno dal debitore, rimasto poi insolvente.[19]
Tali clausole si rivelano alquanto restrittive per il richiedente, sia per i limiti temporali, sia per l’elevato tasso d’interesse applicato al prestito. Pertanto si potrebbe ipotizzare che la richiesta di denaro nascesse da necessità effettive da parte dei piccoli proprietari di far fronte alle spese sempre più onerose di manutenzione del fondo. Se il prestito non veniva risarcito il debitore avrebbe perso indubbiamente il possesso del fondo messo in pegno, ma avrebbe probabilmente guadagnato la possibilità di poter lavorare nuovamente su quei terreni o saline, diventandone quindi livellario. Dall’altra parte, chi concedeva il prestito considerava la forte possibilità dell’insolvenza del debitore, visti gli alti tassi d’interesse applicati alle somme prestate, e quindi mirava a concedere tali somme esclusivamente a coloro che possedevano terreni confinanti con altri già in suo possesso, in vista di una loro acquisizione (come si può dedurre in alcuni casi dalle descrizioni confinarie dei terreni ipotecati: “alio later in me ipse gemino comune”). Si deve inoltre precisare che anche attraverso questi negozi, e non solamente attraverso le donazioni, i Gradenigo iniziarono ad acquisire la proprietà di diverse saline.[20] Questa tipologia contrattuale rispondeva in particolar modo ai bisogni dell’aristocrazia fondiaria e in parte offriva una valida alternativa a coloro che non avevano i mezzi per mantenere i propri possessi. Si deve inoltre far presente che la gran parte delle informazioni riguardanti tali prestiti sono state ricavate dai documenti che attestano l’impossibilità di restituire la somma prestata e la conseguente promessa di cedere assieme ad essa l’interesse e il capitale posto in pegno.
All’interno della stessa tipologia contrattuale è presente un solo documento in cui il monastero torcellano assume il ruolo di prestatore: qui il richiedente, dopo aver dichiarato di non poter restituire la somma prestata entro il termine prestabilito (Set quia ad constitutum terminum vos minime deliberare valui), si impegna a versare al monastero il doppio del capitale messo in pegno (capitanea et duplum totam prenominatam proprietatem terre et case).[21] L’uso comune per tutto il medioevo di stappare l’atto al momento della cessione del negozio giuridico e la mancanza, in questo caso, di atti di quietanza non ci permette di valutare appieno la portata del fenomeno del prestito su garanzia.
L’azione di prestito da parte del monastero, seppur documentata in solo un documenti tra quelli presi in considerazione, risulta alquanto importante quale indice della dinamicità economica e della disponibilità finanziaria di questo ente monastico nel periodo storico considerato. Il denaro per tale attività proveniva probabilmente anche dalla immissione in circolazione dei tesori ecclesiastici, mentre molta altra moneta doveva provenire agli enti ecclesiastici dalla locazione o dalla vendita dissimulata di terreni edificatori e di case, richieste ad alto prezzo da mercanti, monetari, artigiani.[22] Questa particolare partecipazione “economico-finanziaria” del monastero si oppone alla riflessione che nasceva proprio in quei secoli sulla inalienabilità delle sostanze ecclesiastiche con le sue conseguenze antiusuraie.
Queste azioni di prestito, con tasso d’interesse ai limiti dell’usura, risultano dunque originali per i secoli XI-XII in cui i maggiori teologi si proponevano di dare un giudizio etico sulle attività economiche.[23] L’interesse primo dei teologi e dei canonisti medievali era naturalmente volto a giudicare il rilievo morale che avevano, come tutte le azioni degli uomini, anche le azioni economiche. La riflessione sull’economia, anche se apparirà in seguito come tutta occidentale, comincia sulla sponda orientale del Mediterraneo:
Volendo individuare il luogo di nascita del pensiero economico medievale, bisogna aver subito chiaro che esso, anche se poi si sarebbe sviluppato nell’occidente cristiano, ebbe tuttavia la sua prima configurazione nelle omelie e nei commenti alle scritture dei Padri della Chiesa bizantini. Fra IV e V secolo due autori cristiani di prima importanza, Ambrogio di Milanoe Agostino di Ippona, sui due lati del Mediterraneo, presentano nei loro scritti molte chiavi di lettura dei fenomeni economici che il medioevo dei secoli successivi non dimenticherà.[24]
La riflessione economica cristiana occidentale dei secoli successivi, e soprattutto quella sviluppatasi a partire dal secolo XI, avrà presente queste coordinate. E’ nei testi di questo periodo che l’usura, intesa come prototipo di iniquità contrattuale, viene presentata come una pratica che, danneggiando prima di tutto i pauperes, contraddice l’identità consacrata degli ecclesiastici, ma di conseguenza, anche quella dei laici cristiani che, ormai, negli ecclesiastici devono vedere il proprio modello di riferimento. L’usura è cioè, intesa come tipologia contrattuale sfuggente a qualsiasi forma di controllo pubblico; opposta a una gestione centralizzata delle ricchezze territoriali e nello stesso tempo in grado di sottrarre beni agli enti ecclesiastici. Da qui ne sfociava una forte condanna della chiesa verso tutte quelle azioni che andavano contro ogni principio dell’usus pauper, sostenuto decisamente dai francescani. Il rigorismo francescano risiedeva nella povertà e perfezione applicate anche alle dinamiche commerciali.
E’ necessario, tuttavia, ricordare che l’ambito qui indagato è la Venezia medievale, una delle grandi potenze commerciali dell’epoca. In questo contesto economico e sociale la classe mercantile sempre più facoltosa, conosceva perfettamente quelle manovre economiche e giuridiche che permettevano di far fruttare le proprie ricchezze tramite investimenti in campagna, anche attraverso attività finanziarie. L’acquisto di nuovi beni era compiuto soprattutto mediante una sempre più intensa attività di prestiti effettuati sulla garanzia di beni fondiari.
Spesso coloro che acquisivano un bene per mezzo di contratti di prestito cauzionale ricevevano un’ulteriore garanzia di possesso su quel determinato bene attraverso atti di investitura. Questo tipo di procedura permetteva ai creditori di proteggersi dai debitori, in una città in cui l’economia mercantile poggiava in gran parte sul ricorso al credito legittimato dagli atti notarili che fissavano i diritti e i doveri reciproci dei contraenti. Nel maggio 1157, il livellario Domenico Çopulo subaccensò a Martino Carnello, salinaio a Chioggia, due saline appartenenti alla chiesa di Grado e al monastero della Trinità in Brondolo.[25] L’atto di concessione stabiliva tutti i diritti del nuovo tenutario, compreso quello di rivendere il bene seguendo un ordine preferenziale: prima la sua discendenza maschile (de prole), poi Domenico Çopulo e i suoi eredi, infine i proprietari, la chiesa e il monastero. Alla fine dell’estate, gli affari del concedente non si erano riassestati: il 20 Settembre, Domenico Çopulo ed Ema, sua madre vedova, presero in prestito da Domenico Gradenigo Açuello 30 libbre di denari di Verona a 15 giorni al consueto interesse annuale del 20%.[26] Alla scadenza, il capitale e l’interesse non rimborsati sarebbero raddoppiati. I debitori davano in pegno un terreno vuoto su cui c’era stato un salarium ligneum e le due saline concesse in uso a Martin Carnello e che al momento erano coltivate da Giovanni Carnello. Nel novembre 1157, la vedova Çopulo e il figlio cedevano i beni impegnati a Gradenigo, che acquistava la plenissima potestas habendi, tenendi, donandi, commutandi et in perpetuum possidendi.[27] In dicembre il decano Steno, per ordine del doge Vitale Michiel, investì Domenico Gradenigo delle due saline e del terreno.[28]
Si iniziava così, con l’XI secolo, una fase di grande dinamismo economico e fondiario attraverso azioni giuridiche che probabilmente solo a Venezia potevano essere esercitate tanto liberamente. Proprio nell’epoca in cui la Chiesa, all’apice del suo potere, condannava attraverso canonisti, teologi e papi qualsiasi forma di interesse come usura e le organizzazioni atte a condurre gli affari con il denaro altrui divenivano uno degli elementi portanti dell’ economia.
Risulta quindi necessario indicare il limite che distingue il prestito dall’usura: se si trattava di quello che i contemporanei avrebbero definito un prestito, un mutuum, e se su di esso si pagava un interesse agli occhi della Chiesa la cosa costituiva un peccato; si trattava di usura anche se il tasso di interesse era estremamente modesto. Esistevano però contratti moralmente accettabili, forse perchè andavano sotto il nome di società, che permettevano all’uomo d’affari di mobilitare a suo piacimento risorse appartenenti ad altri.
Nel secolo XII i veneziani non mostravano di preoccuparsi per l’usura: riscuotevano un interesse del 20 per cento su prestiti ben garantiti e lo chiamavano “antica consuetudine veneziana”. Solo più tardi, quando nel XIII secolo il divieto del prestito a interesse da parte della chiesa fu esteso in modo più specifico ai laici oltre che ai religiosi, i veneziani vi si adeguarono parzialmente e emanarono leggi contro di essa.[29]
Le possibilità offerte da una simile apertura economica non poteva che dare luogo a vaste possibilità di ascesa sociale anche per le classi intermedie. Si crearono così le figure dei grandi capitalisti fornitori di prestiti, una fascia mediana con figure ibride di mercanti e finanziatori, una base formata da operatori che trattavano direttamente le merci provvedendo alla loro utile collocazione. Tutto manteneva però contorni sociali alquanto fluidi, e così la massa enorme di livellari si diversificò al suo interno tra coltivatori, artigiani e chi tentava di arricchirsi.
Colleganze, commendatio, rogadia, prestitum maris: il mare
La documentazione esaminata non comprende atti riferibili al mondo mercantile, o almeno non in modo esplicito. Possiamo affermare che nella documentazione di Brondolo vi sia una netta predominanza di atti riguardanti esclusivamente la cura della proprietà fondiaria e una generale indifferenza per gli interessi mercantili e monetari. I documenti del monastero torcellano, invece, presentano una maggiore eterogeneità nella natura dei negozi giuridici. Si è già detto precedentemente come all’interno di questo corpus documentario siano raccolti, oltre ai consueti atti di transazione fondiaria (quali livelli, vendite, donazioni), un gruppetto di carte caucionis. Tra queste carte ne spicca una in particolare che presenta caratteristiche diverse da quelle del prestito su pegno fondiario. Il documento è un attodi plenam et irrevocabilem securitatis , datato agosto 1168 in cui Leo Barastro scioglie Marco Paulo de confinio Sancti Gervasii
dai vincoli giuridici acquisiti per mezzo di una precedente carta caucionis
stipulata a maggio dello stesso anno. Il contratto iniziale prevedeva la concessione da parte di Leo Barastro di 12 iperperi d’oro a Marco Paulo, il quale doveva condurre con la propria nave (egli era infatti il “nauclerus”, ossia il capitano) la somma prestata a Costantinopoli. Il contratto obbligava Marco Paulo alla consegna al prestatore o a un suo misso del capitale prestato più l’interesse sul prestito, quantificato in 14 iperperi d’oro, dopo quindici giorni dall’entrata a Costantinopoli. Il documento recita:
“In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno Domini millesimo centesimo sexagesimo octavo, mense augusti, indicione prima, Costantinopoli. Plenam et irrevocabilem securitatis facio ego quidem Leo Barastro de confinio Sancti Gregorii cum meis heredibus tibi Marco Paulo de confinio Sancti Gervasii et tuis haredibus de ipsa caucionis cartula quam tu michi in Almiro fecisti hoc preterito mense madii per suprascripta indicionem pro perperis auri veteres pesantes duodecim quos tecum tunc de inde ducere debebas in Costantinopoli in ipso primo taxidio cum nave in qua tu nauclerus ibas, ita quod aliud taxidium mutare non debebas. Et tunc infra dies quindecim postquam in Costantinopoli intrasses, debebas per te vel tuum missum dare et deliberare michi aut meo misso in Costantinopoli perperos auri veteres quattuordecim iter capetanea et prode, ut in ea legitur. Nunc autem tu de suprascriptis perperis cum suo prode et eciam de quantocumque continentur in ipsa caucionis cartula me perfecte appagasti et deliberasti. Ipsam quidem caucionis cartulam tibi reddidi. Si exemplum inde alicubi apparuerit, inane et vacuum existat per omnia”.[30]
L’atto di quietanza appena citato sembra far riferimento a pratiche notarili ed economiche diverse da quelle finora descritte. Non compare innanzitutto il motivo che aveva spinto alla richiesta del prestito che, seppur in termini generici, si ritrova in gran parte delle caucionis cartulae precedentemente analizzate, espresso tramite la formula in meis utilitatibus peragendum. Non compaiono nemmeno le formule cauzionali atte a proteggere il prestatore da una eventuale mancanza nella restituzione del prestito. Per di più il prestito prevede la concessione di una somma considerevole di moneta d’oro bizantina, ossia la moneta per eccellenza del commercio marittimo in Oriente. Il documento sembra quindi non appartenere propriamente alla tipologia precedentemente analizzata dei prestiti su pegno fondiario, ma piuttosto avvicinarsi ad alcune formule contrattuali sviluppatesi a partire dall’XI secolo nell’ambito del commercio veneziano sempre più orientato verso i traffici con Bisanzio. A conferma della diversità di questo contratto dai prestiti cauzionali precedentemente analizzati vi è anche il fattore strettamente monetario: questo è il primo caso in cui all’interno della documentazione si quantifica il valore monetario del capitale in iperperi. Solitamente nella cartae caucionis il prestito prevedeva la concessione in libre della zecca veronese, che proseguì tra le popolazioni lagunari fin tanto che non si sviluppò un’economia mercantile di vasta portata, che prevaricò gli interessi legati alla rendita fondiaria e quindi al contesto rurale tipico della terraferma. L’accentuarsi dell’incidenza del fattore commerciale indusse le autorità realtine a tradurre la nuova realtà socio-economica in un’adeguata e coerente espressione monetaria, rispettosa delle esigenze di un’economia mobile e dinamicamente protesa a più vasti e articolati orizzonti.[31]
A partire dal Mille infatti, con la diminuita pressione della corsa saracena, si sviluppò l’espansione veneziana in tutto il bacino del mediterraneo, favorita anche dall’ accordo stipulato fra Venezia e la corte imperiale di Costantinopoli nel 992. L’accordo prevedeva la diminuzione radicale dei contributi da parte veneziana per le importazioni e per le esportazioni effettuate in territorio bizantino: da 30 numismata la tassa si riduceva a soli 2 numismata per le merci in entrata e 15 per quelle in uscita. In virtù della conferma dei privilegi, i traffici veneziani nell’Impero Bizantino conobbero due decenni di floridezza. Numerosi mercanti si trasferirono nella capitale e nelle altre città dell’impero che disponevano di grandi quartieri, come Durazzo, Corinto, Tebe, Tessalonica e Halmyros (Almira). Qui i mercanti godevano di enormi vantaggi fiscali, ossia la totale franchigia delle imposte rispetto ai mercanti Genovesi e Pisani che pagavano il 4 per cento.[32]
Le forme del contratto commerciale erano numerose e andavano dalla colleganza, primario istituto societario detto commenda nelle altre città marinare. Questa “società” consisteva nel contratto stipulato fra un socio investitore (socius stans) e un socio percettore (socius procertans), che partecipavano alla costituzione di un capitale volto al finanziamento di imprese commerciali, il primo per i tre quarti e il secondo per un quarto. Entrambi si accollavano il rischio delle eventuali perdite in proporzione alla quota investita e con lo stesso criterio veniva ripartito il guadagno, calcolato al rientro della spedizione. La colleganza nel corso del XII secolo venne sostituita dalla commendatio, che prevedeva l’impegno completo da parte de socius stans nel mettere a disposizione il capitale, riservandosi però i tre quarti del guadagno. Nella Venezia del secolo XII prese piede però una terza forma di contratto prevista dal diritto romano: il prestito marittimo. Questo si distingueva dal prestito ordinario in quanto il prestatore si assumeva completamente il rischio della perdita eventuale, ma proprio per questo motivo fruttava a quest’ultimo un utile percentuale fisso, che erogato per il singolo viaggio, consentiva di lucrare fino al 50 per cento; nella seconda metà del XII secolo diventerà il tipo più frequentato di impiego nel commercio per mare.[33]
La concessione di questo prestito sembra avvicinarsi al tipo di negozio appena analizzato e finalizzato al commercio mercantile. Il testo però lascia ipotizzare anche un’altra soluzione.
Il finanziamento dei viaggi marittimi veneziani implicava tutta una rete di associazioni e di prestiti, regolati per mezzo dei contratti appena visti. I prestiti concessi ai mercanti viaggiatori erano finalizzati a ricoprire le spese per la costruzione della nave, dell’equipaggiamento e dell’attrezzatura. Ma il ruolo avuto nel contratto da parte di Leo Barastro non risulterebbe essere quello di un semplice finanziatore di imprese marittime altrui. Inoltre non viene specificato se il prestito fosse destinato a coprire le eventuali spese della spedizione. Il notaio utilizzò probabilmente una tipologia documentaria (caucionis cartula) destinata prevalentemente al prestito su pegno fondiario, per un affare di diversa natura, cioè un trasferimento di capitale monetario da investire da Almira a Costantinopoli. Così che Marco Paulo viene obbligato alla restituzione della somma dopo quindici giorni dal suo arrivo a Costantinopoli, probabilmente il tempo necessario per concludere un buon investimento. La città del Bosforo infatti non era soltanto la base preferita per il commercio nei paesi del levante: essa diventò anche un centro importante di affari finanziari per alcune imprese familiari che avevano la loro sede a Venezia, ma tenevano a Costantinopoli un loro rappresentante. Si trovano quindi tracce di contratti di prestito marittimo o di colleganza stipulati tra veneziani in Oriente e destinati ad essere liquidati all’arrivo del mutuatario in uno dei porti del levante oppure a Costantinopoli.
[1]Lanfranchi, San Giovanni Ev cit., doc. n. 9, Rialto 1094.
[2] Hocquet, Le saline cit., p. 537.
[3] Per una ricostruzione della storia del contratto di livello si rinvia a B. Andreolli, Per una semantica storica dello “ius libellarium” nell’alto e nel pieno medioevo, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo”, 89 (1980-1981), pp. 151-191.
[4] Si è cercato di trarre spunto anche dall’ampia discussione svolta dalla Kotel’Nikova riguardante l’aspetto sociale dei contraenti nei livelli in L.A. Kotel’Nikova, Mondo contadino e città in Italia dall’XI al XIV, Bologna 1975, pp. 240-247.
[5] Pozza, I proprietari fondiari in terraferma, in Storia diVenezia cit.,vol. II, p. 664.
[6] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 30, Chioggia 1157; doc. n. 45, Chioggia 1165; doc. n. 50, Chioggia 1165.
[7] Lanfranchi Strina, Ss Trinità cit., doc. n. 64, Chioggia 1125; doc. n. 116, Chioggia 1149.
[8] Lanfranchi Strina, Ss Trinità cit., doc. n. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Chioggia 1125.
[9] Lanfranchi Strina, Ss Trinità cit., doc. n.8, Chioggia 1027-1028, in cui si attesta l’atto di donazione da parte dei rappresentanti di Chioggia al monastero di Brondolo della taliadicia de Brenta . Altri contratti stipulati tra l’ente monastico e il comune di Chioggia : doc. n. 69,Chioggia 1126; doc. n. 81, Chioggia 1134; doc. n. 99, Chioggia 1142.
[10] E. Malipiero Ucropina, Benedettine in Ss Secondo ed Erasmo (Fonti per la storia di Venezia, sez. II, Archivi ecclesiastici: Diocesi Castellana), Venezia 1958, doc. n. 28, Chioggia 1177.
[11] B. Strina, Benedettini in S. Giorgio in Fossone (Fonti per la storia di Venezia, sez. II, Archivi ecclesiastici: Diocesi Clodiense), Venezia 1957, doc. n. 2, Chioggia 1075.
[12] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 5, Chioggia 1084.
[13] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. 32, Chioggia 1162.
[14] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 3, Marzo 1079; doc. n. 28, Rialto 1157.
[15] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. 32, Chioggia 1162.
[16] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. 28, Rialto 1157.
[17] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., Chioggia 1079.
[18] Kotel’nikova, Mondo contadino cit., p. 102.
[19] Si veda anche in G. Luzzatto, Storia economica diVenezia dall’XI al XVI secolo, Venezia 1995, pp. 20-21.
[20] Lanfranchi, S. Giovanni Ev. cit., doc. n.3, Chioggia 1079; doc. n. 28, Rialto 1157.
[21] Lanfranchi, S. Giovanni Ev. cit., doc. n. 108, 1199.
[22]Pietro di Giovanni Olivi, Usure, Compere e Vendite, La scienza economica del XIII secolo, a cura di A. Spicciani, P. Vian e G. Andenna, Milano 1990. Per quanto riguarda l’immissione dei monasteri all’interno di dinamiche economico- monetarie si suggerisce la lettura di un noto intervento del Violante nel corso delle giornate di studio della Mendola: C. Violante, Monasteri e canoniche nello sviluppo dell’economia monetaria (secoli XI-XIII), in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215), “Atti della VII settimana di studio”, (1977), Milano 1980. pp. 369-413.
[23] A. Spicciani, Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV, Roma 1990,
p. 10.
[24] G. Todeschi, La riflessione etica sulle attività economiche, in R. Greci, Economie urbane e etica economica nell’Italia medievale, Roma-Bari 2005, pp. 151-224.
[25] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 25, Chioggia 1157.
[26] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 28, Chioggia 1157.
[27] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 29, Chioggia 1157
[28] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 30, Chioggia 1157
[29] F. C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, p.174.
[30] Lanfranchi, San Giovanni Ev. cit., doc. n. 52, Costantinopoli 1168.
[31] Perini, Chioggia medievale cit, p. 94.
[32] G. Rösch, Lo sviluppo mercantile, in Storia di Venezia, II, cit., p. 133.
[33] Le informazioni riguardanti i contratti del commercio veneziano sono state ricavate da: Rösch, Mercatura e moneta, in Storia di Venezia, I, cit., pp. 549-571; Luzzatto, Capitale e lavoro nel commercio veneziano, in Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 86-116.